Decreto legge 104 del 7 Agosto 2020 – Proroga del periodo di Moratoria di legge per le PMI introdotta dal DL Cura Italia dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021

Il Decreto Legge 104 pubblicato sulla GU del 14 agosto 2020 prevede per le imprese a cui è stata già accordata la moratoria introdotta dal DL Cura Italia, la Proroga del periodo di sospensione dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021.

In base all’art 65 del predetto Decreto:

1) La proroga opera secondo un meccanismo automatico. Pertanto, la sospensione in essere è automaticamente prorogata fino al 31 gennaio, con le medesime modalità operative ed alle stesse condizioni attuate in precedenza, fatto salvo l’obbligo di corrispondere eventuali costi addizionali correlati a prestazioni non finanziarie derivanti dal maggior utilizzo, oltre ai costi relativi all’aggiornamento dei documenti di circolazione, ove applicabile.

2) I clienti che NON intendono aderire alla proroga della moratoria già concessa, sono invitati a comunicare per iscritto la loro rinuncia entro e non oltre il 30 settembre, esplicitando i contratti per i quali tale rinuncia trova applicazione. In mancanza di esplicita indicazione dei contratti per i quali si intende rinunciare alla proroga, la rinuncia verrà intesa come riferita a tutti i contratti.

 

A breve, via email e su questo sito verranno fornite indicazioni circa le modalità di comunicazione dell’eventuale rinuncia.

Si precisa che la proroga in oggetto NON si applica alla moratoria cd. “volontaria” eventualmente concessa per i contratti/clienti non rientranti nella sfera di applicazione del Decreto Cura Italia.
Nel caso, è possibile identificare il tipo di moratoria concessa facendo riferimento alla comunicazione inviata, a suo tempo, per la conferma della stessa.

 

Il Decreto Legge 104 pubblicato sulla GU del 14 agosto 2020 prevede inoltre:

1) Per le imprese che non hanno ancora beneficiato della misura, la possibilità di essere ammesse alla stessa entro il 31 Dicembre 2020 (con sospensione fino al 31 Gennaio 2021), secondo le medesime condizioni e modalità previste dall’Art. 56 DL Cura Italia. Per aderire è necessario accedere alla modulistica già presente sul sito capitalclick nella sessione dedicata.

2) Per le imprese del comparto turistico, la proroga della moratoria straordinaria prevista dall’art.56, lettera c) del comma 2 decreto-legge Cura Italia per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020, potrà estendersi fino al 31 Marzo 2021, subordinatamente all’autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’art.108, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell’UE.